LO STATUTO
Titolo I Costituzione – Sede – Natura ed oggetto Articolo 1 E’ costituita un’Associazione denominata “Associazione Italiana per la Ricerca sulla Sordità”, Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, in breve “A.I.R.S. ONLUS” Articolo 2 L’Associazione ha la Sede e la Direzione in Roma. Essa potrà istituire sedi secondarie in Italia ed all’estero.
Articolo 3 L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. In quanto tale, l’Associazione non intende tutelare o promuovere interessi economici, politici, sindacali, o di categoria di fondatori, soci, dipendenti e soggetti a qualunque titolo facenti parte dell’organizzazione stessa o legati ad essa da un rapporto continuativo di prestazione d’opera nonché di soggetti che effettuano erogazioni liberali nei confronti dell’Associazione.
Articolo 4 L’Associazione ha come scopo:
a. il miglioramento delle conoscenze scientifiche sui problemi biologici, medici, clinici, bio-tecnologici, riabilitativi e sociali della sordità, delle disfunzioni e dei disturbi uditivi, e delle patologie comunicazionali dell’adulto e del bambino, con particolare riguardo alle alterazioni comportanti situazioni di disadattamento e di handicap comunicativo, lavorativo e sociale;
b. l’incremento della ricerca sulle strategie di ripristino della funzione uditiva e delle capacità comunicazionali nei soggetti affetti da tali patologie;
c. il reinserimento e l’integrazione, nella società, dei soggetti affetti. Rientrano nelle suddette finalità:
1. la promozione e l’attuazione di azioni e programmi di utilità medica e medico-sociale rivolti alla prevenzione della sordità, dei disturbi uditivi e della comunicazione, sull’intera popolazione o su fasce a rischio (campagne di informazione, programmi di screening, ecc.);
2. la promozione e l’incentivazione dello studio e della ricerca sugli aspetti fisici, genetici, epidemiologici, anatomici, fisiopatologici, biofisici, diagnostici, preventivi e terapeutici (terapia farmacologica, riabilitativa, protesica e chirurgica) delle disfunzioni uditive e della sordità, sugli aspetti metrologici, socio economici dell’inquinamento acustico nonché degli aspetti psicologici e sociali diversamente coinvolti nel complesso campo dei difetti uditivi e comunicazionali;
3. la sensibilizzazione degli organi politici ed amministrativi e dell’opinione pubblica mediante un’opera articolata di educazione sanitaria e di informazione ai fini della prevenzione e riduzione della disabilità del conseguente handicap provocato dalla sordità e dalle malattie discomunicazionali.
Articolo 5 Per il perseguimento delle finalità indicate nel precedente articolo l’Associazione si propone di: a. raccogliere sul territorio ed analizzare dati epidemiologici e statistici, e loro variazioni nel tempo, sulle disfunzioni uditive e sulla sordità al fine tra l’altro di contribuire alla proposizione di adeguati interventi medici, sociali ed amministrativi; tale azione può realizzarsi anche istituendo e gestendo centri e strutture ad hoc, quali Osservatori regionali o nazionali;
b. diffondere la conoscenza dei dati sulla sordità e sulle turbe ad essa correlate e dei mezzi per prevenirle mediante campagne di informazione, conferenze, simposi, corsi di aggiornamento, contratti o accordi di consulenza, corsi formativi, articoli scientifici, ecc, eventualmente istituendo riviste od altri organi di stampa;
c. raccogliere fondi, contributi,elargizioni e risorse economiche in tutti i modi consentiti dalla vigente legge, anche attraverso campagne raccolta fondi, ai fini dell’attuazione delle azioni e dei programmi di cui all’art. 4;
d. progettare ed effettuare ricerche scientifiche, erogare borse di studio, contributi, assegni e contratti di ricerca;
e. finanziare e commissionare ricerche nei settori di interesse dell’associazione;
f. divulgare gli indirizzi e le strategie di prevenzione primaria e secondaria della sordità;
g. collaborare con strutture e Centri di Ricerca pubblici e privati;
h. istituire e gestire strutture e centri di assistenza, cura e riabilitazione per persone affette da sordità e sue complicanze, nonché da altre forme di disturbo e disfunzione uditiva e comunicazionale, al fine anche di raccogliere dati epidemiologici e statistici sulle varie situazioni morbose e sui risultati del loro trattamento per ottimizzare il raggiungimento degli scopi sociali;
i. istituire a gestire corsi di formazione, centri di addestramento e aggiornamento professionale, istituti e laboratori che si rendessero necessari ai fini suddetti;
j. stipulare accordi di cooperazione e convenzioni con enti od organismi privati e pubblici, privilegiando le istituzioni universitarie e gli istituti accreditati di ricerca e cura, italiani e stranieri, operanti nei vari settori, al fine di u n reciproco scambio di dati, esperienze, mezzi e persone , ricevendo o concedendo finanziamenti;
k. stipulare convenzioni con singoli ricercatori, italiani ed esteri, aventi i requisiti di qualificazione scientifica e professionale negli specifici campi di indagine;
l. svolgere attività editoriale in funzione degli scopi statutari;
m. contrarre mutui, aderire a consorzi e ad altri organismi associativi;
n. emettere titoli di solidarietà sociale e stipulare convenzioni con Istituti di credito;
o. svolgere ogni azione necessaria al conseguimento degli scopi sociali. Articolo 9 Possono essere Soci Ordinari cittadini italiani e stranieri che hanno superato il diciottesimo anno di età e che ne condividano gli scopi istituzionali. Si ottiene la qualifica di Socio Ordinario, mediante domanda motivata, presentata al Consiglio Direttivo, che ne delibera l’accettazione unanime. All’atto di ammissione i Soci Ordinari verseranno la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo . Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 Ottobre di ogni anno, saranno considerati associati anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale associativa. Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti mortis causa e non è rivalutabile.
Tra i Soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
I Soci Ordinari e i Soci Fondatori, partecipano all’Assemblea con diritto di voto.
Articolo 10 La qualità di Socio Fondatore o Ordinario non è trasmissibile e si perde:
a. per scioglimento dell’Associazione;
b. per decesso;
c. per dimissioni;
d. relativamente ai soli Soci Ordinari, per esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza della meta più uno dei membri, a causa di: inadempimento degli obblighi statutari, atti o fatti in contrasto con gli interessi dell’Associazione, atti o fatti lesivi alla onorabilità dell’Associazione , dei suoi organi o dei soci; atti o fatti che possono turbare l’armonia o l’operosità dell’Associazione e dei suoi organi; perdita dei diritti civili, interdizione, inabilitazione, fallimento, condanna penale.
Articolo 11 Possono partecipare alla vita dell’associazione i “Soci Onorari” e i “ Sostenitori”, nei limiti stabiliti dal presente e dal successivo articolo. La qualità di Socio Onorario si acquista con deliberazione del Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta, su proposta di almeno due soci per poi essere ratificata nella successiva Assemblea. Può acquistare la qualità di Socio Onorario chi, proveniente dal mondo medico, biologico, scientifico, politico, industriale, giuridico o militate, ha dimostrato particolare interesse, impegno e sensibilità per il problema della sordità e chi acquisito particolari benemerenze per atti compiuti a favore dell’Associazione o della collettività in generale nel campo sociale, sanitario e scientifico. Il Socio Onorario non ha diritto di voto; può peraltro partecipare, su invito del Presidente o del Consiglio Direttivo, all’Assemblea come uditore e può esprimere pareri, dare suggerimenti, formulare proposte. Potrà essere nominato dal Consiglio Direttivo un Presidente Onorario, tra le figure di maggior prestigio, con i poteri indicati per i soci onorari, in base a quanto stabilito nell’art.21.
Articolo 12 La qualità di “Sostenitore” si acquista con la presentazione del modulo di adesione firmato dall’interessato e con il versamento di una quota liberale di sostegno tramite i canali di raccolta; il documento di versamento liberale se contenente i dati anagrafici del sostenitore può sostituire il modulo di adesione; la decorrenza è dal momento del recepimento degli stessi da parte dell’Associazione. Possono diventare Sostenitori tutti coloro, singoli, enti ed istituzioni che condividono gli scopi statutari e ne sostengono moralmente e materialmente l’azione in campo sociale, preventivo e scientifico. Il Consiglio Direttivo prenderà visione periodicamente dell’elenco dei nuovi sostenitori e ne darà comunicazione ad ogni Assemblea ordinaria. La durata della qualità di Sostenitore sono indicate nel regolamento o stabilite dal Consiglio Direttivo I Sostenitori possono, su invito, partecipare alle riunioni dell’Assemblea, ma non hanno diritto di voto. Titolo III Organi dell’Associazione
Articolo 13
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea
b) Il Consiglio Direttivo
c) il Presidente
d) il Vice Presidente o i Vice Presidenti
e) il Comitato Scientifico-Tecnico
f) il Revisore dei Conti Articolo 21 Il Presidente ed il vice Presidente Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e può essere revocato dall’Assemblea straordinaria soltanto per gravi motivi e con la maggioranza assoluta dei voti. Il primo Presidente è nominato con l’atto costitutivo tra i soci fondatori. Il Presidente a sua volta può nominare un unico vice Presidente o due vice Presidenti, tra i membri del Consiglio Direttivo. Il Presidente esercita i poteri di rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti dispositivi indicati nell’articolo 4 e nell’articolo 5 nonché tutti gli atti riguardanti la gestione amministrativa. Qualora il Presidente dovesse assentarsi o fosse temporaneamente impedito, potrà autorizzare il Vice Presidente, o uno dei due Vice Presidenti o un membro del Consiglio Direttivo, a compiere gli atti sopraindicati. L’autorizzazione dovrà risultare da dichiarazione scritta, con firma autenticata nei modi di legge, contenente anche la durata e gli eventuali limiti. Degli atti compiuti durante i suddetti periodi di assenza o di impedimento dovrà essere resa motivata relazione da presentare al primo Consiglio Direttivo. Il Presidente può indicare e proporre al Consiglio Direttivo un Presidente Onorario, tra le figure di maggior prestigio, che non avrà poteri amministrativi o di rappresentanza legale e la cui funzione è vincolata a quanto stabilito per i soci onorari dell’Associazione. Il Presidente può revocare il Vice Presidente o i Vice Presidenti, per motivate ragioni.
Articolo 22 Il Comitato Scientifico – Tecnico Il Comitato Scientifico-Tecnico (CST) è l’organo tecnico-consultivo dell’Associazione e del suo Presidente. Il CST è presieduto di norma dal Presidente dell’Associazione stessa o da persona cooptata dal Presidente dell’Associazione per particolari competenze scientifico-tecniche, con l’approvazione del Consiglio Direttivo, fra i soci ordinari o fra i membri del CST stesso. Il Presidente del Comitato Scientifico-Tecnico assume la funzione di “Coordinatore Scientifico-Tecnico Nazionale”. Il CST è composto da un minimo di 10 membri, nominati dal Presidente con l’approvazione del Consiglio Direttivo tra i soci ordinari, onorari, o tra i “sostenitori”, o tra figure distintesi a livello nazionale ed internazionale nei campi di attività medica e scientifica di interesse dell’Associazione. I componenti del Comitato ed il Coordinatore Nazionale durano in carica 4 anni e possono essere automaticamente riconfermati più volte dal Presidente dell’Associazione con l’approvazione del Consiglio Direttivo. I componenti vengono sostituiti in caso di dimissione, impedimento permanente o decesso, per il rimanente periodo del triennio in corso. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente dell’Associazione, sentito il Presidente del CST, può in modo insindacabile, sostituire uno o più membri del Comitato.
Il CST può essere suddiviso in due o più macro-aree funzionali, in base ai maggiori campi di interesse scientifico dell’Associazione, coordinate ciascuna da un “Coordinatore Scientifico-Tecnico di Area”, indicato dal Presidente dell’Associazione, sentito il Consiglio Direttivo ed il Presidente del CST. Articolo 23 Convocazione e compiti del Comitato Scientifico-Tecnico Il Comitato Scientifico-Tecnico può essere convocato collegialmente dal Presidente dell’Associazione o dal Coordinatore Nazionale ogni qualvolta lo ritengano opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Comitato stesso; il CST può svolgere la propria azione di consultazione e consulenza anche attraverso riunioni non collegiali, di settore, di area, o individuali promosse dal Presidente o dal Coordinatore Nazionale, o attraverso contatti e relazioni per via telematica o postale o qualsiasi idoneo mezzo di comunicazione.
I compiti del Comitato sono:
· formulare autonomamente proposte motivate da sottoporre al Consiglio Direttivo su azioni, iniziative, programmi e progetti scientifici, di prevenzione e sensibilizzazione rientranti nella operatività statutaria dell’Associazione; · esprimere, su richiesta del Consiglio Direttivo, pareri consultivi su programmi organizzativi e scientifico-tecnici elaborati dal Presidente o dal Consiglio Direttivo stesso; · esprimere pareri, su richiesta del Consiglio Direttivo, sull’attribuzione di borse di studio, assegni, contributi e finanziamenti per programmi di ricerca e prevenzione a singoli ricercatori o a gruppi ed istituzioni, in base ai criteri generali stabiliti dal Consiglio Direttivo; • esprimere eventuali pareri sui risultati scientifici conseguiti in ordine alle singole iniziative attuate dall’associazione.
Articolo 24 Le cariche di Presidente dell’Associazione, di Vice Presidente, di membro del Consiglio Direttivo, di Coordinatore Scientifico-Tecnico Nazionale e di Area, di componente del Comitato Scientifico-Tecnico, di Presidente e Socio Onorario sono svolte a titolo gratuito e chi le riveste non può chiedere un compenso per la propria attività, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, documentate ed autorizzate dal Consiglio Direttivo.
Titolo IV Patrimonio e mezzi di esercizio Articolo 27 Il Patrimonio dell’Associazione è costituito dal complesso dei beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, liberalità, permute e devoluzioni vengono in proprietà dell’Associazione e dagli avanzi netti di gestione.
Articolo 28 I mezzi di esercizio sono costituiti da: quote associative, rendita delle attività patrimoniali, contributi liberali di privati e di enti, lasciti, entrate derivanti da attività di addestramento professionale, corsi di formazione e da attività direttamente connesse alle istituzioni, da scuole, da realizzo di attività patrimoniali, ed altri fondi derivanti da raccolte pubbliche e campagne di sensibilizzazione.
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